I termini e le condizioni per aderire all’offerta transattiva di Banca Popolare di Bari

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato ufficiale della Banca Popolare di Bari su termini e condizioni per aderire alla proposta transattiva per i risparmiatori che hanno aderito all’aumento di capitale della stessa banca del 2014 e del 2015.

 

La Banca Popolare di Bari S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ritiene opportuno ricordare che, come già reso

BANCA POPOLARE DI BARI BPB

noto con apposito comunicato del 6.6.2020, i soci che hanno aderito agli aumenti di capitale del 2014 o del 2015, e che presentano i requisiti necessari, possono aderire all’Offerta Transattiva entro il 31 luglio 2020.
La documentazione rilevante è disponibile sul sito internet della Banca nella sezione “Investor relations – Per i soci”.
Per aderire occorre recarsi presso una qualunque filiale di Banca Popolare di Bari o Cassa di Risparmio di Orvieto e sottoscrivere l’apposito modulo di accettazione.  Si ricorda che l’accettazione dell’Offerta Transattiva prevede l’erogazione di un indennizzo forfetario e onnicomprensivo pari a Euro 2,38 per azione, al netto di eventuali distribuzioni o altri bonus (ad esempio, dividendi distribuiti dalla Banca ai soci, azioni gratuite), ed a condizione che il socio abbia partecipato all’assemblea del 29 giugno u.s. (a prescindere da come abbia votato) e al ricorrere di alcune condizioni soggettive e oggettive descritte nella documentazione rilevante.
Si ribadisce che l’indennizzo è corrisposto a fronte della rinuncia del socio, irrevocabile ed incondizionata, a ogni pretesa relativa all’investimento in azioni BPB riferibile esclusivamente agli aumenti di capitale del 2014 o del 2015 nei confronti della Banca e/o comunque di ogni altra persona fisica e/o giuridica che possa a sua volta chiamare in causa la Banca in un eventuale giudizio e delle società appartenenti al Gruppo BPB, che sia connessa, derivante o in qualunque modo riferibile a tali aumenti di capitale, come ampiamente specificato nel testo della proposta di Accordo Transattivo, disponibile sul sito della Banca.  La corresponsione dell’indennizzo non determinerà in capo agli aderenti all’Offerta Transattiva un obbligo di restituzione delle azioni della Banca, che resteranno, quindi, nella piena titolarità degli aderenti medesimi.  Si rammenta che l’efficacia dell’Offerta è condizionata al raggiungimento di un numero minimo di adesioni all’Offerta Transattiva pari al 50% dei soci destinatari che siano portatori di un numero di azioni ordinarie della Banca pari al 60% del controvalore in Euro delle azioni complessivamente detenute dai destinatari della proposta.  La Banca renderà noto mediante nuovo comunicato sul proprio sito web istituzionale, entro il 14 settembre 2020, se le condizioni sospensive poste all’efficacia dell’accordo transattivo si siano verificate o se la Banca vi abbia rinunciato.
Si rammenta infine che la Banca si riserva la facoltà di effettuare una verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese nell’accordo transattivo entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla sua sottoscrizione. Ove, all’esito della verifica, la Banca dovesse riscontrare la non sussistenza anche di uno solo dei requisiti soggettivi ovvero la sussistenza di almeno una delle esclusioni ai fini dell’adesione all’offerta – come meglio descritti nella documentazione richiamata – l’accordo transattivo si risolverà automaticamente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c.

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