Osservatorio permanente sull’Imposta di Soggiorno: insediato il Tavolo Tecnico

• Nella prima riunione approfondite le norme nazionali e regionali con particolare attenzione al fenomeno del “sommerso”
• L’Amministrazione  Comunale  ricorda ai proprietari di alloggi l’obbligo, per legge, di comunicare al S.U.A.P.E. del Comune le abitazioni destinate alla “locazione breve” ad uso turistico ed il periodo durante il quale intendono locarle
Si è riunito ieri, 4 settembre, presso la sede comunale l’Osservatorio permanente sull’Imposta di Soggiorno istituito dal Comune di Orvieto nell’ambito del Regolamento attuativo di questa imposta, a cui hanno partecipato, oltre agli Assessori Andrea Vincenti (Turismo) e Massimo Gnagnarini (Bilancio e Tributi) e agli Uffici comunali al Turismo, Tributi e Commercio, i rappresentanti delle varie organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle strutture ricettive (Federalberghi, Confcommercio, Confindustria, Confagricoltura, CIA, ABBA / associazione del B&B).
La composizione del tavolo dell’Osservatorio sull’Imposta di Soggiorno è stata definita come segue all’esito della prima seduta di lavoro:
– 2 rappresentanti di CONFINDUSTRIA – Riccardo Cristofori e Luigi Petrangeli
– 2 rappresentanti di FEDERALBERGHI –  Paola Achilli e Stefano Martucci
– 1 rappresentante di CONFCOMMERCIO – Giuseppe Santi
– 1 rappresentante di CONFAGRICOLTURA – Angela Zucconi
– 1 rappresentante di CIA – Gianpiero Rosati
– 1 rappresentante di ABBA – Daniele Morroni
Per il tavolo tecnico erano presenti per gli uffici comunali: Luisa Borgna, Mirella Puri, Elisa Mammanco, M. Patrizia Fagiolo.

Nella seduta di ieri, in particolare, l’Osservatorio, la cui finalità è quella di monitorare gli effetti dell’applicazione dell’imposta e di formulare eventuali proposte correttive, ha esaminato ed approfondito gli adeguamenti normativi di riferimento nazionale e regionale. Ovvero, quelli relativi alla riscossione della cedolare secca del 21% sugli affitti brevi con l’obbligo, da parte degli intermediari, di portare alla luce gli affittuari e i proventi da tali tipologie di locazioni; e quelli contenuti nella nuova Legge Regionale n. 8/2017 in materia di valorizzazione e organizzazione del turismo, strutture ricettive, attività delle imprese e professioni del turismo che, all’art. 40 (“locazioni turistiche” ovvero “Alloggi locati per finalità turistiche”) prevede – ai fini della tutela del turista consumatore, anche mediante la trasparenza sulle forme dell’ospitalità turistica – l’obbligo dei soggetti che intendono locare gli alloggi di comunicare al S.U.A.P.E. del Comune competente per territorio gli alloggi destinati alla locazione ad uso turistico e il periodo durante il quale intendono affittarli.

Prescrizione quest’ultima che, in caso di incompleta o omessa comunicazione, prevede la sanzione amministrativa da 500,00 a 3.000,00 euro che verranno introitati a titolo definitivo dal Comune competente per territorio cui spetta la determinazione e l’irrogazione della sanzione e che trasmette alla Regione la comunicazione e le eventuali violazioni nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e semplificazione.
A tale proposito, l’Amministrazione Comunale  ricorda ai proprietari di alloggi l’obbligo, per legge, di comunicare al S.U.A.P.E. del Comune le abitazioni destinate alla “locazione breve” ad uso turistico ed il periodo durante il quale intendono locarle.
L’obiettivo, come più volte anticipato dall’Amministrazione Comunale, è quello di far emergere le transazioni sommerse nel settore turistico, alla luce delle recenti novità legislative tanto a livello nazionale che regionale.
La complessità del quadro normativo renderà necessario approfondire, nel più breve tempo possibile, ogni questione interpretativa in vista di opportune modifiche al regolamento comunale sull’imposta di soggiorno; e ciò, anche alla luce di quanto sta avvenendo in altre città umbre, fra cui Assisi, che appaiono orientate ad includere anche la fattispecie degli affitti brevi tra quelle rientranti nella disciplina della tassa di soggiorno.

Comments

comments

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*